(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25
                         del 25 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Sospensione dell'obbligo del programma pluriennale di attuazione
 
  1.  L'obbligo  alla  formazione  del   programma   pluriennale   di
attuazione  del  piano  regolatore  generale,  previsto  dalle  leggi
vigenti, e' sospeso sino al 31 dicembre 1998.
  2.  E'  comunque  facolta'  dei  comuni  approvare   il   programma
pluriennale di attuazione.
  3. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono dotati di un programma pluriennale di attuazione, hanno facolta'
di  revocarlo  o  di mantenerlo, e, nel caso in cui la sua durata sia
inferiore ad anni cinque, di prorogarla  fino  al  raggiungimento  di
tale periodo.